In una Nota diffusa la sera del 7 luglio Sorgente Sgr, riguardo informazioni riportate da un organo di stampa definite «errate o marcatamente strumentali», ha precisato di avere un rapporto con l’Enasarco, quale investitore in propri fondi, che dura da oltre quindici anni. Ecco il testo così come è stato .diffuso :
«Il rendimento su base annua conseguito dall’Enasarco su investimenti nei fondi gestiti da Sorgente Sgr è stato sempre positivo e pari nel complesso al + 2,93% (+3,9% per il Fondo Megas e +1,6% per il Fondo Michelangelo Due) realizzato in un periodo e in un contesto dove fondi immobiliari gestiti da altre società di gestione del risparmio sono stati anche pesantemente negativi.
Riguardo ai rapporti con le Autorità di Vigilanza, si precisa che Consob non ha ispezionato Sorgente Sgr, ma ha fatto, nel marzo di quest’anno, delle contestazioni di carattere comportamentale basate sui risultati di un’ispezione della Banca d’Italia svoltasi tra febbraio e maggio del 2016 e conclusasi senza sanzioni.
Consob ha stigmatizzato soprattutto la lesione del principio di autonomia della Sgr alla luce degli Accordi sottoscritti con Enasarco e formatisi sotto la grave e improvvisa minaccia di revoca del mandato di gestione.
Quest’ultima circostanza è ampiamente documentata dalla registrazione dell’audizione dei vertici del Gruppo Sorgente, tenutasi il 2 marzo scorso presso la Commissione Bicamerale di Controllo sugli Enti Previdenziali, nel corso della quale è stata data notizia della citazione alla magistratura nei confronti dell’ex presidente Brunetto Boco.
Da ultimo, il 9 giugno 2017, Sorgente Sgr ha presentato atto di citazione, presso il Tribunale di Milano, contro l’Enasarco, impugnando il contenuto degli Accordi del marzo 2016, in quanto ritenuti illeciti e imposti con ingiusta minaccia, a difesa dei propri interessi e della propria reputazione.
Il giudizio è attualmente pendente.
Le presunte richieste di pagamento delle penali, così come annunciate da Brunetto Boco e mai formulate dall’Ente alla SGR, sono: del tutto infondate, non applicabili, spropositate in quanto superiori al valore dei beni oggetto del preteso trasferimento, il che fa comprendere la strumentalità delle richieste che sono state paventate in termini di centinaia di milioni di euro ciò che non trova fondamento né negli accordi (per i quali è pendente un giudizio per l’accertamento di nullità degli stessi innanzi al Tribunale di Milano) né nelle norme codicistiche del nostro ordinamento. Tuttavia, a voler concedere che Sorgente Sgr non abbia provveduto nei termini ad acquistare alcuni beni, l’eventuale indennizzo spettante ai Fondi, e non alla Fondazione Enasarco, sarebbe determinabile per il ritardo sull’incasso degli importi di prezzo dovuti, atteso che i beni sono rimasti di proprietà dei Fondi medesimi.
Va chiarito, infine, che Sorgente Sgr non è soggetta alla vigilanza della Covip. Quest’ultima nella lunga relazione inviata all’Enasarco e al Ministero del Lavoro – e da quest’ultimo ad altri Ministeri – ha praticamente fatto proprie le considerazioni espresse in alcuni verbali del Consiglio d’Amministrazione di Enasarco».