E’ stato siglato oggi, presso l’Assessorato alla Casa del Comune di Milano, l’accordo sindacale per il contratto di locazione agevolato a canoni concordati tra le associazioni maggiormente rappresentative di proprietari di casa e di sindacati inquilini.
Presenti alla firma il presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici e il Segretario Generale Cesare Rosselli, in rappresentanza dei proprietari immobiliari, ed i rappresentanti dei sindacati degli inquilini.
Ha assistito all’atto della sottoscrizione l’ Assessore alla Casa ed ai Lavori pubblici del Comune di Milano Gabriele Rabaiotti.
L’accordo, riservato ai comuni ad alta tensione abitativa ed al settore residenziale rinnova, adeguandolo alle mutate realtà del mercato della locazione, quello siglato per la Citta’ di Milano nel 2015, e prevede agevolazioni fiscali sia per i proprietari sia per gli inquilini.
1.- Premessa
I contratti a canone concordato (c.d. 3+2, transitori e per studenti universitari) sono regolati dalla legge n.431/1998 che, dettate solo disposizioni sulla tipologia e durata contrattuali, rimanda alla “Convenzione nazionale” (un accordo tra le organizzazioni della proprietà edilizia ed i sindacati conduttori promosso dal Ministero competente) che deve poi essere recepita in un Decreto ministeriale la formulazione di regole di dettaglio, dei criteri di determinazione dei canoni e dei contenuti contrattuali. Gli “Accordi Locali” – seguendo la Convenzione-Decreto – definiscono i canoni, per le varie zone di ciascuna città, in funzione delle tipologie di ciascun appartamento.
Sia la Convenzione-Decreto, sia gli Accordi locali dovrebbero essere rivisti ogni 3 anni.
2.- Storia
Il primo Decreto è del 1999 e sulla base di questo è stato concluso il primo accordo per Milano, sempre nel 1999. Il secondo Decreto è del 2002 e solo nel 2015 è stato concluso l’accordo a ilano sulla base dello stesso. Il terzo Decreto è del 2017 e questo nuovo accordo ne è l’attuazione a Milano.
3.- Il nuovo accordo per Milano
L’accordo locale è diretto a:
– rivedere la suddivisione in zone della Città per tener conto delle trasformazioni (ad esempio recupero e valorizzazione di alcuni quartieri) e dell’evoluzione cittadine e del patrimonio edilizio
– rivedere i canoni di locazione per tener conto dell’andamento del mercato
– adeguare la parte normativa alle disposizioni della nuova convenzione nazionale recepita dal Decreto ministeriale del 16 gennaio 2017
4.- Le novità
– Quanto alle zone: si è voluto tener conto dei nuovi quartieri o degli interventi di recupero (ad esempio Santa Giulia o la zona ex fabbrica OM)
– Quanto ai canoni: si sono convenuti aumenti dal 5 al 10% a seconda delle varie zone rispetto ai canoni già stabiliti nel 2015 lasciando inalterati i canoni di quartieri che non hanno visto un miglioramento generalizzato del patrimonio edilizio.
Quanto agli aspetti normativi si sono recepite le novità del DM 2017 e operate delle modifiche alle modalità di determinazione dei canoni. Le principali sono:
– maggior valorizzazione delle unità non soggette a specifiche fonti di inquinamento ambientale o acustico,
– possibilità di stipula di contratti transitori di durata inferiore a 30 giorni con canone direttamente convenuto tra le parti,
– ampliamento delle ipotesi in cui è possibile stipulare contratti transitori a canone concordato,
– superamento delle difficoltà di documentazione delle esigenze transitorie mediante specifica assistenza da parte delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori,
– prevenzione delle possibili controversie mediante l’assistenza facoltativa preventiva alla stipula dei contratti o mediante le attestazioni di conformità dei canoni e del contratto all’accordo o mediante il ricorso ad apposita commissione
– migliore definizione degli Accordi Integrativi che le grandi proprietà presenti sul territorio di Milano concludono – assistite dall’ organizzazione della proprietà edilizia – con i sindacati dei conduttori.
Fonte : Assoedilizia