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	 14 gennaio 2008 
 L'associazione dei proprietari immobiliari della Provincia di Milano, 
	presieduta da Achille Lineo Colombo Clerici, ha presentato un Vademecum 
	delle novita' fiscali si presenteranno nel 2008 per oltre 23 milioni di 
	famiglie italiane nel rapporto con la casa.
 
 «1 - Nelle compravendite (ivi compreso il caso di acquisto della casa da una 
	societa' ed anche se il pagamento e' stato assoggettato ad IVA) si applica 
	la facolta' di rettifica, da parte dell'Ufficio Finanziario, dei valori 
	dichiarati nel rogito se diversi dal valore effettivo, quando non 
	corrispondenti al cosiddetto valore normale (calcolo peraltro di non 
	semplice attuazione).
 
 Si raccomanda assoluta regolarità nelle contabili bancarie.
 
 E’ prevista altresì la responsabilità in solido dell’acquirente con il 
	venditore in regime IVA, per il pagamento della maggior imposta dovuta e 
	della sanzione (dal 100% al 200% dell’imposta non assolta), in caso di 
	accertamento di un prezzo dichiarato diverso da quello effettivo (il caso, 
	per i privati, riguarda soprattutto l’acquisto di immobili di nuova 
	costruzione).
 
 2 – Se si eseguono lavori edilizi di manutenzione straordinaria o di 
	adeguamento tecnologico nella propria casa entro il 31 dicembre 2010, è 
	stata prorogata, per l'intestatario dell'immobile, la facolta' di detrarre 
	dall'IRPEF, i costi relativi ai lavori, nella misura del 3,6 per cento annuo 
	per la durata di dieci anni ; con un tetto massimo di 48.000 euro 
	complessivi. Condizione per la detrazione è che nelle fatture risulti 
	evidenziato il costo della manodopera.
 
 3 - L'IVA agevolata al 10% , per la manutenzione ordinaria e straordinaria 
	di fabbricati abitativi (senza più obbligo di indicare in fattura il costo 
	della manodopera) è prorogata fino al 2010.
 
 4 – La detrazione IRPEF e IRES del 55% del costo degli interventi per il 
	risparmio energetico è prorogata per tutte le opere realizzate entro il 31 
	dicembre 2010.
 
 5 – I Comuni possono ridurre l’aliquota ICI al di sotto di quella ordinaria 
	del 4 per mille per le unità immobiliari nelle quali si installino impianti 
	a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso 
	domestico.
 
 La riduzione potrà durare 3 anni per gli impianti solari e 5 anni per le 
	altre tipologie di impianti.
 
 6 - Dal 30 aprile 2008, non sono più ammessi pagamenti in contanti, a nessun 
	titolo, per importi superiori ai 5.000 Euro (i pagamenti vanno effettuati 
	solo mediante assegni non trasferibili). Ai fini dell’applicazione della 
	norma non è consentito frazionare artificiosamente operazioni di pagamento 
	di importi superiori. La disposizione interessa sia il pagamento di opere 
	edilizie, sia le rate dei canoni di locazione e delle spese condominiali che 
	non potranno più essere pagate in contanti qualora superino il limite di 
	legge.
 
 7 – Ulteriore detrazione ICI (oltre a quella già in essere di 103, 29 euro) 
	per le abitazioni in proprietà, dimore abituali del contribuente. La 
	detrazione è prevista per la generalità di tali contribuenti, senza 
	riferimento a livelli di reddito di sorta; ed è pari all’1,33 per mille del 
	valore imponibile ICI, fino ad un tetto massimo di 200 euro.
 
 8 – I giovani dai 20 ai 30 anni che stipulano un contratto di locazione (ai 
	sensi della legge 431/98) per la propria abitazione principale (che non sia 
	quella dei genitori) e godano di un reddito non superiore a 15.493,71 euro 
	possono detrarre dall’IRPEF 991,60 euro per un periodo di tre anni.
 
 9 – Gli studenti universitari "fuori sede" godranno dal 1 gennaio 2008 di 
	una detrazione IRPEF pari al 19% dei canoni di locazione pagati, fino ad un 
	importo massimo di 2633 euro.
 
 10 – I titolari dei contratti di locazione ai sensi della legge 431/98, per 
	abitazioni principali a cominciare dai canoni del 2007, hanno diritto a 
	detrazioni dall’IRPEF secondo le seguenti modalità:
 
 - 300 euro se il reddito non supera i 15.493,71 euro - 150 euro se il 
	reddito supera i 15.493,71, ma non i 30.987,41 euro .Restano in vigore le 
	precedenti detrazioni per i titolari di contratti di locazione agevolati.
 
 11 – Dal periodo di imposta 2008 si potranno detrarre gli interessi dei 
	mutui ipotecari, per l’acquisto dell’abitazione principale, nella misura del 
	19%, e fino a 4.000 euro (la precedente detrazione era di 3.615 euro).
 
 12 – E’ prevista la detrazione dall’IRPEF nella misura del 36% (del 25% del 
	costo di acquisto e fino ad un massimo di 48.000 euro) per l’acquisto di 
	immobili ristrutturati dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, qualora il 
	rogito sia stipulato entro il 30 giugno 2011.
 
 A pena di decadenza della detraibilità, nella fattura deve esser indicato il 
	costo della manodopera.
 
 13 - Per i contratti di appalto aventi ad oggetto opere o servizi 
	riguardanti le parti comuni dell'edificio ricadenti in condominio, 
	quest'ultimo deve praticare una ritenuta d'acconto del 4% sui corrispettivi 
	dovuti all'appaltatore. La ritenuta va eseguita per tutti i pagamenti 
	effettuati dopo il 1 gennaio 2007, anche se relativi a prestazioni 
	antecedenti tale data.
 
 Entro febbraio del 2008 gli amministratori devono rilasciare la 
	certificazione delle ritenute praticate durante l’anno scorso.
 
 14 - Chi ha eseguito,negli anni, lavori di riqualificazione edilizia 
	soggetti a DIA (manutenzione straordinaria-restauro-adeguamento 
	tecnologico), se non l'ha ancora fatto, deve presentare denuncia di 
	variazione catastale. Conseguentemente, ci potra' essere un rincaro dell'ICI 
	fino al doppio dell'attuale imposta ed oltre .
 
 Avverso la notifica del riclassamento dell'immobile sara' possibile 
	presentare ricorso alla Commissione tributaria.
 
 15 -Analoga sorte per chi possiede un alloggio all'interno delle microzone 
	nelle quali si sta procedendo al riclassamento catastale degli immobili (ma 
	solo nei dieci degli 8100 comuni italiani,fra i quali Milano,che finora 
	hanno fatto ricorso a questa procedura che Assoedilizia giudica 
	illegittima).
 
 E' molto probabile che gli interessati,una volta ricevuta la notifica del 
	nuovo classamento catastale,si vedano costretti ad impugnarlo innanzi alle 
	Commissioni tributarie;con conseguenti spese di assistenza tecnica e 
	giuridica che ,giudichiamo,potranno essere di una qualche rilevanza.
 
 16 – L'imposta di successione e sulle donazioni colpisce i trasferimenti 
	immobiliari in modo differenziato a seconda si tratti di discendenti o del 
	coniuge (con franchigia), ovvero di collaterali ( aliquote maggiori ed 
	assenza di franchigia).Trattandosi viceversa di aziende familiari, i 
	discendenti sono esenti da imposta. Mentre il coniuge eredita, ma paga 
	l'imposta: grave ed iniqua stortura questa, foriera di tensioni e di 
	contrasti familiari.
 
 17 - Ad evitare sorprese nel momento più inopportuno si suggerisce di 
	verificare che sulla casa non risultino iscritte ipoteche per imposte o 
	tasse, multe e sanzioni inevase: si è dato il caso,infatti, di qualche ente 
	esattore che abbia proceduto all'iscrizione ipotecaria per detti titoli. 
	L'inconveniente puo' generare qualche problema in caso di necessita' di 
	vendita dell'immobile». (CS dell'associazione)
 
 
 
 
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