29 marzo 2011
		
		Sono in vigore da oggi, per effetto della pubblicazione in Gazzetta 
		Ufficiale del decreto legislativo n. 28/2011, nuove regole in materia di 
		certificazione energetica degli edifici in relazione ai contratti di 
		compravendita e ai contratti di locazione. Al fine di fornire prime 
		indicazioni per l’applicazione della nuova normativa, la Confedilizia ha 
		diramato alle proprie Associazioni territoriali una circolare che passa 
		in rassegna le maggiori questioni che si pongono.
		
		Ecco il Testo della Circolare , a cura dell’Ufficio legale di 
		Confedilizia.
		
		Si segnala che il d.lgs. 3.3.’11, n. 28 (in materia di energia da 
		fonti rinnovabili), pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 81 
		all’ultima Gazzetta Ufficiale (la n. 71 del 28.3.’11), interviene sulla 
		materia della certificazione energetica degli edifici prevedendo 
		due modifiche di rilievo in tema di compravendita e locazione.
		
		
		In particolare, il provvedimento in parola inserisce – all’art. 6 del 
		d.lgs. n. 192/’05, recante la normativa statale in materia di 
		certificazione energetica – due nuovi commi, il 2-ter e il 2-quater.
		
		Il nuovo comma 2-ter dell’art. 6 del d.lgs. n. 192/’05 dispone quanto 
		segue:
		
		“Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di 
		singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale 
		l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni 
		e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli 
		edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli 
		edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di 
		certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis , 1-ter e 
		1-quater”.
		
		Il nuovo comma 2-quater dell’art. 6 del d.lgs. n. 192/’05 dispone quanto 
		segue:
		
		“Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di 
		singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci 
		commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica 
		contenuto nell’attestato di certificazione energetica”.
		
		Di seguito si forniscono alcune prime indicazioni in merito alla prima 
		delle due disposizioni introdotte, in vigore dalla data odierna 
		(mentre l’entrata in vigore della seconda norma è prevista per l’1.1.’12), 
		relativa all’obbligo di inserire nei contratti di compravendita e di 
		locazione una nuova clausola.
		
		Rapporti con la legislazione regionale
		
		La prima questione che si pone attiene alle conseguenze che la nuova 
		norma produce in funzione del fatto che le Regioni abbiano o meno 
		legiferato in materia di certificazione energetica.
		
		Al proposito, deve rilevarsi che la nuova disposizione attiene alla 
		disciplina dei contratti e quindi – all’evidenza – alla materia 
		dell’ordinamento civile, sulla quale lo Stato ha (ai sensi dell’art. 117 
		della Costituzione) competenza esclusiva, e non concorrente con le 
		Regioni, come è invece il caso, fra l’altro, delle regole relative alla 
		dotazione della certificazione energetica.
		
		Alla luce di quanto sopra, pare doversi ritenere (sia pure con tutte le 
		cautele del caso, non essendovi allo stato, non solo decisioni sul 
		punto, ma neppure interpretazioni dottrinali) che le disposizioni di cui 
		al nuovo comma 2-ter prevalgano sulla normativa regionale.
		
		In ogni caso, appare indispensabile effettuare un esame in profondità 
		della legislazione regionale in materia, in particolare per accertare – 
		per le differenti conseguenze – se la stessa inerisca la materia dei 
		contratti (legislazione esclusiva dello Stato) ovvero quella relativa 
		alle modalità per la dotazione della certificazione (legislazione 
		concorrente Stato-Regioni) e anche quale sia la fonte normativa – legge 
		o delibera – con la quale è stata disciplinata la materia.
		
		Al proposito, si segnala che a breve sarà disponibile sul sito Internet 
		confederale una tabella aggiornata illustrativa della situazione 
		normativa nelle singole Regioni con riferimento alla compravendita e 
		alla locazione.
		
		Utilizzabilità dell’autodichiarazione (classe energetica G)
		
		Si ricorda che il d.m. 26.6.’09 (“Linee guida nazionali per la 
		certificazione energetica degli edifici”) prevede che – per gli edifici 
		di superficie “utile” (cioè calpestabile) inferiore o uguale a 1000 mq, 
		e per il solo caso di trasferimento a titolo oneroso di edifici 
		realizzati o radicalmente ristrutturati in base a titolo richiesto 
		precedentemente all’8.10.’05 – il proprietario, “consapevole della 
		scadente qualità energetica” del suo immobile, possa scegliere di 
		ottemperare agli obblighi di legge attraverso un’autodichiarazione 
		(da trasmettere, in copia, alla Regione o Provincia autonoma competente 
		per territorio entro 15 giorni dalla data del rilascio) in cui afferma 
		che “l’edificio è di classe energetica G” e che “i costi per la gestione 
		energetica dell’edificio sono molto alti”.
		
		Lo stesso d.m. precisa che la relativa disciplina si applichi solo alle 
		Regioni “che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti 
		di certificazione energetica degli edifici in applicazione della 
		direttiva 2002/ 91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei 
		predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici” 
		(ma sul punto si veda Cn febb. ’10).
		
		Una prima questione da esaminare è dunque se, in seguito alle nuove 
		disposizioni, resti confermata la possibilità di ricorrere all’autodichiarazione 
		in questione, che costituisce un’alternativa – in sede di trasferimento 
		oneroso del bene – alla dotazione dell’attestato di certificazione 
		energetica.
		
		Alla domanda pare doversi dare risposta affermativa, posto che le nuove 
		norme non intervengono in alcun modo su tale elemento. Ne consegue 
		inoltre che, sia per i contratti di compravendita sia per quelli di 
		locazione, le “informazioni” e la “documentazione” cui fa riferimento il 
		nuovo comma 2-ter dell’art. 6 d.lgs. del 192/’05 ben possono essere 
		costituite – nei casi sopra evidenziati – dall’autodichiarazione in 
		parola.
		
		Del medesimo avviso è anche il Consiglio Nazionale del Notariato (cfr. 
		“La certificazione energetica negli edifici – Il nuovo comma 2-ter 
		dell’art. 6 d.lgs. 192/2005: prime note”), che sottolinea altresì come 
		l’autodichiarazione garantisca una “corretta informazione 
		all’acquirente”.
		
		Locazioni interessate
		
		Con riferimento alle locazioni, l’obbligo previsto dal nuovo 
		comma 2-ter si applica – dice la stessa disposizione – “solo agli 
		edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di 
		certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis , 1-ter e 
		1-quater”. Si tratta dei seguenti casi:
		
		§ immobili costruiti o radicalmente ristrutturati in base ad un titolo 
		richiesto successivamente all’8.10.’05;
		
		§ immobili oggetto di trasferimento a titolo oneroso (in particolare ove 
		tale trasferimento sia avvenuto: per “gli edifici di superficie utile 
		superiore a 1000 metri quadri,” dopo l’1.7.’07; per “gli edifici di 
		superficie utile fino a 1000 metri quadri”, dopo l’1.7.’08; per le 
		“singole unità immobiliari”, dopo l’1.7.’09);
		
		§ immobili per i quali sono stati richiesti, a partire dall’1.1.’07, 
		“incentivi” e “agevolazioni di qualsiasi natura”, che siano “finalizzati 
		al miglioramento delle prestazioni energetiche” degli stessi cespiti o 
		dei loro impianti;
		
		§ immobili pubblici, allorché si stipulino o rinnovino, a partire 
		dall’1.1.’07, contratti relativi alla “gestione” dei loro “impianti 
		termici o di climatizzazione”.
		
		
		Derogabilità – Nullità
		
		Un’altra questione che si pone è se la disposizione che prevede 
		l’indicata clausola sia inderogabile in quanto disposta in ragione della 
		tutela di interessi pubblicistici oppure se la norma sia dettata 
		nell’esclusivo interesse dell’acquirente o del conduttore e quindi sia 
		per gli stessi disponibile. Su tale complessa tematica non è al momento 
		possibile pronunciarsi, attesa l’assenza di qualsiasi interpretazione o 
		anche commento dottrinale in punto coi quali confrontarsi.
		
		Ciò che pare invece potersi senz’altro escludere è che l’assenza della 
		clausola ora prevista produca la conseguenza della nullità del contratto 
		(sull’ipotesi della nullità si è espresso criticamente anche il 
		Notariato, nel documento citato).
		
		Sanzioni
		
		Con l’introduzione della nuova norma non sono state previste sanzioni 
		per la violazione della stessa.