11 novembre 2010
		In spirito collaborativo e 
		nell'intento di fornire qualche indicazione possibilmente utile alla 
		miglior stesura del PGT della nostra Citta' in questa fase ancora di 
		formazione del Piano, Assoedilizia presenta le seguenti osservazioni.
		Preliminarmente, desideriamo esprimere un giudizio complessivamente 
		positivo sul lavoro compiuto dall'Amministrazione Comunale 
		nell'affrontare i problemi urbanistici cittadini, nella fase di 
		formulazione di questo basilare strumento regolatore della vita, dello 
		sviluppo, del progresso di Milano .
		
		-Perche' anzitutto si condivide la filosofia di fondo su cui si basa 
		l'intera operazione; fondata sui principi di maggior flessibilita' del 
		piano rispetto al precedente strumento urbanistico, di maggiore 
		autonomia comunale,di semplificazione e della perequazione dei diritti 
		degli amministrati, di fronte alle scelte pianificatorie dell'ente 
		pubblico. 
		
		Principi tuttavia alla cui attuazione si prestano modalita' e strumenti 
		diversi i cui effetti non sempre sono positivi.
		
		-Notevole l'approfondimento scientifico delle tematiche tecniche sottese 
		alla redazione di quello che continua ad essere sostanzialmente uno 
		strumento di pianificazione generale del territorio. 
		
		-Degno di apprezzamento lo sforzo culturale di approcciare la materia 
		con una visione più moderna della tematica ed una maggiore aderenza al 
		dinamismo socio-economico della città d'oggi.
		
		Rimangono, a nostro avviso, aperte alcune questioni sulle quali ci 
		sembra sia opportuna una ulteriore riflessione.
		
		1-IL RAPPORTO CON IL PIANO-CASA E CON I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA 
		URBANISTICA
		
		-a) Riteniamo sia opportuno valutare se occorra un coordinamento con la 
		Legge Regione Lombardia 16 luglio 2009 n.13 " Azioni straordinarie per 
		lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico 
		della Lombardia.
		
		Si dovrebbe valutare se necessita una verifica degli interventi 
		conseguenti al cosiddetto piano-casa, programmati entro la data di 
		approvazione del PGT, o addirittura entro il termine di presentazione 
		delle domande se questo è posteriore. 
		
		Ovvero una verifica della previsione quantitativa dell'impatto della 
		legge (come prescritto dall' art.5 V comma Legge Reg. Lomb. 13/2009).
		Tutto cio' con riferimento alle possibilita' operative individuate, 
		secondo le diverse fattispecie di interventi, dalla Circolare del Comune 
		di Milano n. 1/2010 (prot.162748/ 2010).
		
		-b) La formulazione del citato articolo 5 della legge 13/ 2009 Regione 
		Lombardia farebbe tra l'altro pensare che il legislatore regionale abbia 
		in mente una concezione della pianificazione di governo del territorio 
		nella quale sopravviva la determinazione qualitativa e quantitativa 
		delle aree per servizi di interesse comune, in rapporto ad una 
		determinata capacita' insediativa del piano stesso, secondo i principi 
		della vigente legislazione nazionale.
		
		Se cosi' è si pone anche il problema della valutazione, sotto il profilo 
		della capacita' insediativa e degli standard, dell'impatto di tutti gli 
		interventi previsti all'interno delle varie aree interessate dai piani a 
		stralcio; da tutti i piani cioe' il cui contenuto non era determinato 
		alla data di adozione del PGT e quindi non ha potuto considerarsi ai 
		fini dei rapporti di piano.
		
		2-IL RAPPORTO CON I PRINCIPI DELLA FISCALITA' IMMOBILIARE ISPIRATI DALLA 
		LEGISLAZIONE NAZIONALE IN MATERIA URBANISTICA
		
		Riteniamo sia opportuno valutare se sussista carenza di coordinazione 
		con la normativa fiscale nazionale.
		
		Mentre si pagano imposte sulle aree dotate di potenzialita' edificatoria 
		(diritti edificatori destinati alla cessione o da trasferirsi altrove) 
		gia' dal momento della adozione del piano,
		
		a- mancano un criterio ed un meccanismo per l'attribuzione di un valore 
		a tali aree, quindi per deteminare la base imponibile ai fini fiscali.
		
		b- manca un meccanismo che permetta, con certezza del diritto, la 
		realizzazione economico-finanziaria del valore della costruibilita' 
		(volumetria teorica ovvero potenzialita' edificatoria) urbana e quindi 
		la commercializzazione delle aree stesse.
		
		Ad esempio attraverso la creazione di un ente pubblico al quale il 
		proprietario privato abbia diritto di conferire i diritti edificatori 
		teoricamente attribuiti dal piano. 
		
		* * * * *
		
		Manca un sistema normativo di raccordo con la fiscalita' immobiliare.
		( art. 36 comma 2 del DL 223/2006).
		Mancano cioe' non solo il meccanismo, ma anche validi criteri di 
		attribuzione del valore fiscale alle aree perequate, in modo tale da 
		permettere l'applicazione dell'art. 36 citato.
		
		La potenzialita' edificatoria generale, derivante alle aree ed agli 
		edifici, in virtu' del loro coinvolgimento nel meccanismo della 
		perequazione previsto dalla legge regionale sul governo del territorio ( 
		Regione Lombardia ), costituisce un valore connesso al un contenuto del 
		diritto di proprieta', di natura pertinenziale e reale .
		
		Per le aree essa rappresenta un riconoscimento implicito di 
		edificabilita': una qualificazione urbanistica.
		
		Nell'ambito perequativo tale potenzialita' è cedibile a terzi, quale 
		parte del contenuto del diritto reale di proprieta'.
		
		Temiamo che quella potenzialita' possa essere soggetta ad imposizione 
		ICI ed Irpef sulla base dell'attuale normativa ( art. 36 comma 2 del DL 
		223/2006) e secondo l' interpretazione che se ne da' da parte degli 
		uffici finanziari e da una certa giurisprudenza ( una normativa ed una 
		interpretazione che tra l'altro non condividiamo ) secondo la quale 
		ricorre la tassabilita', non solo in assenza di piano attuativo che dia 
		concretezza alla previsione pianificatoria, ma addirittura solo in 
		presenza di semplice adozione del piano urbanistico da parte del 
		consiglio comunale, anche se questo non viene poi approvato.
		
		Cio' in virtu' del carattere non costitutivo, ma dichiarativo di questo 
		provvedimento comunale che riconoscerebbe una qualita' intrinseca 
		dell'immobile, area o edificio che sia, ritenendo lo jus aedificandi 
		come inerente ( e non scorporabile) oggettivamente, per sua natura, al 
		suolo, sul quale puo' insistere eventalmente anche un edificio.
		
		L'atto comunale pianificatorio sarebbe dunque meramente ricognitivo 
		(Cass.20256/08) della vocazione edificatoria del suolo.
		
		Stessi problemi per la premialita' in termini di superficie riconosciuta 
		o di volumetrie edilizie per interi edifici interessati da opere di 
		qualificazione energetica (indici premiali additivi sull'edificato 
		preesistente e sulle nuove costruzioni) : è vero che il premio additivo 
		in termini di maggior superficie scatta solo se il privato si attiva 
		realizzando le opere edilizie ecocompatibili, ma nella concezione della 
		legge ogni potenzialita' edificatoria è per sua natura inerente 
		all'immobile indipendentemente dall'utilizzo o meno che se ne faccia e 
		l'atto comunale pianificatorio è semplicemente ricognitivo e 
		dichiarativo di questo stato.
		
		Il fisco infatti colpisce anche la capacita' edificatoria futura ed 
		astratta: risoluzione della Agenzia delle Entrate, ripresa recentemente 
		dalla Direzione Regionale dell'Emilia.
		
		3-IL CONTENUTO GIURIDICO-ECONOMICO DELLA POTENZIALITA' EDIFICATORIA
		
		Temiamo inoltre che, per quante affermazioni di principio in senso 
		contrario possano essere fatte dall'Amministrazione comunale, il valore 
		di mercato resti una pura aspirazione teorica di fronte al fatto che non 
		vi è per il soggetto proprietario di aree perequate nessuna autonomia in 
		sede realizzativa delle potenzialita' edificatorie riconosciutegli dal 
		piano; non essendovi appunto alcuna coincidenza tra potenzialita' e 
		capacita' edificatoria.
		
		Abbiamo dunque due soggetti equiparati sul piano fiscale, ma non 
		equiparati sul piano dei diritti:
		
		Da un lato il titolare di una potenzialita' edificatoria cui si aggiunge 
		una capacita' edificatoria specifica da cui deriva il diritto di 
		costruire in concreto.
		
		Dall'altra parte il titolare della semplice potenzialita' edificatoria 
		teorica; la cui realizzabilita' sul piano economico, peraltro, dipende 
		da fatto altrui (l'acquisto da parte di terzi) e non dalla propria 
		iniziativa e per cio' stesso puo' rimanere "sulla carta" sine die.
		
		Mentre, ripetiamo, si tratta di soggettiequiparati sul piano fiscale.
		
		Diversamente accadrebbe se la perequazione fosse limitata ad ambiti 
		territoriali omogenei soggetti a trasformazione urbanistica. 
		
		Il piano esecutivo che li riguardasse costringerebbe il proprietario di 
		aree dotate di capacita' edificatoria ad acquisire la potenzialita' 
		edificatoria dai proprietari di tutte le aree coinvolte, che pur non 
		siano in grado di attivarsi direttamente.
		
		4) - I MECCANISMI DEL PIANO.
		
		A) Primo aspetto:
		La mancanza di un meccanismo che permetta la oggettiva acquisibilita' 
		dei diritti edificatori in sede di perequazione introduce, nel sistema 
		di realizzazione degli interventi sull'edificato, elementi di 
		sperequazione che potrebbero discriminare notevolmente i cittadini, 
		favorendo coloro che posseggono o controllano le potenzialita' 
		edificatorie a danno di coloro che dovranno porsi sul mercato alla 
		ricerca di tali diritti edificatori.
		
		B) Secondo aspetto:
		Il piano di governo del territorio potrebbe innescare all'interno del 
		TUC - tessuto urbano consolidato - processi di trasformazione oggi non 
		prevedibili, ne' governabili, con conseguenze non immaginabili e rischio 
		di distorsioni.
		
		La combinazione infatti dei tre principi innovatori sui quali si fonda 
		la "filosofia di intervento" del piano di governo (indifferenza delle 
		destinazioni funzionali; libera acquisibilita' di volumetrie edilizie 
		aggiuntive, attraverso il meccanismo perequativo; negoziazione con 
		l'amministrazione comunale, basata sulla discrezionalita' semplice 
		dell'ente pubblico, sia pure attuata in sede di approvazione da parte 
		del Consiglio comunale di un piano attuativo) puo' dar luogo a modifiche 
		sostanziali della struttura morfologico-funzionale del centro cittadino, 
		con alterazioni della storicita' dei luoghi.