11 novembre 2010
In spirito collaborativo e
nell'intento di fornire qualche indicazione possibilmente utile alla
miglior stesura del PGT della nostra Citta' in questa fase ancora di
formazione del Piano, Assoedilizia presenta le seguenti osservazioni.
Preliminarmente, desideriamo esprimere un giudizio complessivamente
positivo sul lavoro compiuto dall'Amministrazione Comunale
nell'affrontare i problemi urbanistici cittadini, nella fase di
formulazione di questo basilare strumento regolatore della vita, dello
sviluppo, del progresso di Milano .
-Perche' anzitutto si condivide la filosofia di fondo su cui si basa
l'intera operazione; fondata sui principi di maggior flessibilita' del
piano rispetto al precedente strumento urbanistico, di maggiore
autonomia comunale,di semplificazione e della perequazione dei diritti
degli amministrati, di fronte alle scelte pianificatorie dell'ente
pubblico.
Principi tuttavia alla cui attuazione si prestano modalita' e strumenti
diversi i cui effetti non sempre sono positivi.
-Notevole l'approfondimento scientifico delle tematiche tecniche sottese
alla redazione di quello che continua ad essere sostanzialmente uno
strumento di pianificazione generale del territorio.
-Degno di apprezzamento lo sforzo culturale di approcciare la materia
con una visione più moderna della tematica ed una maggiore aderenza al
dinamismo socio-economico della città d'oggi.
Rimangono, a nostro avviso, aperte alcune questioni sulle quali ci
sembra sia opportuna una ulteriore riflessione.
1-IL RAPPORTO CON IL PIANO-CASA E CON I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA
URBANISTICA
-a) Riteniamo sia opportuno valutare se occorra un coordinamento con la
Legge Regione Lombardia 16 luglio 2009 n.13 " Azioni straordinarie per
lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico
della Lombardia.
Si dovrebbe valutare se necessita una verifica degli interventi
conseguenti al cosiddetto piano-casa, programmati entro la data di
approvazione del PGT, o addirittura entro il termine di presentazione
delle domande se questo è posteriore.
Ovvero una verifica della previsione quantitativa dell'impatto della
legge (come prescritto dall' art.5 V comma Legge Reg. Lomb. 13/2009).
Tutto cio' con riferimento alle possibilita' operative individuate,
secondo le diverse fattispecie di interventi, dalla Circolare del Comune
di Milano n. 1/2010 (prot.162748/ 2010).
-b) La formulazione del citato articolo 5 della legge 13/ 2009 Regione
Lombardia farebbe tra l'altro pensare che il legislatore regionale abbia
in mente una concezione della pianificazione di governo del territorio
nella quale sopravviva la determinazione qualitativa e quantitativa
delle aree per servizi di interesse comune, in rapporto ad una
determinata capacita' insediativa del piano stesso, secondo i principi
della vigente legislazione nazionale.
Se cosi' è si pone anche il problema della valutazione, sotto il profilo
della capacita' insediativa e degli standard, dell'impatto di tutti gli
interventi previsti all'interno delle varie aree interessate dai piani a
stralcio; da tutti i piani cioe' il cui contenuto non era determinato
alla data di adozione del PGT e quindi non ha potuto considerarsi ai
fini dei rapporti di piano.
2-IL RAPPORTO CON I PRINCIPI DELLA FISCALITA' IMMOBILIARE ISPIRATI DALLA
LEGISLAZIONE NAZIONALE IN MATERIA URBANISTICA
Riteniamo sia opportuno valutare se sussista carenza di coordinazione
con la normativa fiscale nazionale.
Mentre si pagano imposte sulle aree dotate di potenzialita' edificatoria
(diritti edificatori destinati alla cessione o da trasferirsi altrove)
gia' dal momento della adozione del piano,
a- mancano un criterio ed un meccanismo per l'attribuzione di un valore
a tali aree, quindi per deteminare la base imponibile ai fini fiscali.
b- manca un meccanismo che permetta, con certezza del diritto, la
realizzazione economico-finanziaria del valore della costruibilita'
(volumetria teorica ovvero potenzialita' edificatoria) urbana e quindi
la commercializzazione delle aree stesse.
Ad esempio attraverso la creazione di un ente pubblico al quale il
proprietario privato abbia diritto di conferire i diritti edificatori
teoricamente attribuiti dal piano.
* * * * *
Manca un sistema normativo di raccordo con la fiscalita' immobiliare.
( art. 36 comma 2 del DL 223/2006).
Mancano cioe' non solo il meccanismo, ma anche validi criteri di
attribuzione del valore fiscale alle aree perequate, in modo tale da
permettere l'applicazione dell'art. 36 citato.
La potenzialita' edificatoria generale, derivante alle aree ed agli
edifici, in virtu' del loro coinvolgimento nel meccanismo della
perequazione previsto dalla legge regionale sul governo del territorio (
Regione Lombardia ), costituisce un valore connesso al un contenuto del
diritto di proprieta', di natura pertinenziale e reale .
Per le aree essa rappresenta un riconoscimento implicito di
edificabilita': una qualificazione urbanistica.
Nell'ambito perequativo tale potenzialita' è cedibile a terzi, quale
parte del contenuto del diritto reale di proprieta'.
Temiamo che quella potenzialita' possa essere soggetta ad imposizione
ICI ed Irpef sulla base dell'attuale normativa ( art. 36 comma 2 del DL
223/2006) e secondo l' interpretazione che se ne da' da parte degli
uffici finanziari e da una certa giurisprudenza ( una normativa ed una
interpretazione che tra l'altro non condividiamo ) secondo la quale
ricorre la tassabilita', non solo in assenza di piano attuativo che dia
concretezza alla previsione pianificatoria, ma addirittura solo in
presenza di semplice adozione del piano urbanistico da parte del
consiglio comunale, anche se questo non viene poi approvato.
Cio' in virtu' del carattere non costitutivo, ma dichiarativo di questo
provvedimento comunale che riconoscerebbe una qualita' intrinseca
dell'immobile, area o edificio che sia, ritenendo lo jus aedificandi
come inerente ( e non scorporabile) oggettivamente, per sua natura, al
suolo, sul quale puo' insistere eventalmente anche un edificio.
L'atto comunale pianificatorio sarebbe dunque meramente ricognitivo
(Cass.20256/08) della vocazione edificatoria del suolo.
Stessi problemi per la premialita' in termini di superficie riconosciuta
o di volumetrie edilizie per interi edifici interessati da opere di
qualificazione energetica (indici premiali additivi sull'edificato
preesistente e sulle nuove costruzioni) : è vero che il premio additivo
in termini di maggior superficie scatta solo se il privato si attiva
realizzando le opere edilizie ecocompatibili, ma nella concezione della
legge ogni potenzialita' edificatoria è per sua natura inerente
all'immobile indipendentemente dall'utilizzo o meno che se ne faccia e
l'atto comunale pianificatorio è semplicemente ricognitivo e
dichiarativo di questo stato.
Il fisco infatti colpisce anche la capacita' edificatoria futura ed
astratta: risoluzione della Agenzia delle Entrate, ripresa recentemente
dalla Direzione Regionale dell'Emilia.
3-IL CONTENUTO GIURIDICO-ECONOMICO DELLA POTENZIALITA' EDIFICATORIA
Temiamo inoltre che, per quante affermazioni di principio in senso
contrario possano essere fatte dall'Amministrazione comunale, il valore
di mercato resti una pura aspirazione teorica di fronte al fatto che non
vi è per il soggetto proprietario di aree perequate nessuna autonomia in
sede realizzativa delle potenzialita' edificatorie riconosciutegli dal
piano; non essendovi appunto alcuna coincidenza tra potenzialita' e
capacita' edificatoria.
Abbiamo dunque due soggetti equiparati sul piano fiscale, ma non
equiparati sul piano dei diritti:
Da un lato il titolare di una potenzialita' edificatoria cui si aggiunge
una capacita' edificatoria specifica da cui deriva il diritto di
costruire in concreto.
Dall'altra parte il titolare della semplice potenzialita' edificatoria
teorica; la cui realizzabilita' sul piano economico, peraltro, dipende
da fatto altrui (l'acquisto da parte di terzi) e non dalla propria
iniziativa e per cio' stesso puo' rimanere "sulla carta" sine die.
Mentre, ripetiamo, si tratta di soggettiequiparati sul piano fiscale.
Diversamente accadrebbe se la perequazione fosse limitata ad ambiti
territoriali omogenei soggetti a trasformazione urbanistica.
Il piano esecutivo che li riguardasse costringerebbe il proprietario di
aree dotate di capacita' edificatoria ad acquisire la potenzialita'
edificatoria dai proprietari di tutte le aree coinvolte, che pur non
siano in grado di attivarsi direttamente.
4) - I MECCANISMI DEL PIANO.
A) Primo aspetto:
La mancanza di un meccanismo che permetta la oggettiva acquisibilita'
dei diritti edificatori in sede di perequazione introduce, nel sistema
di realizzazione degli interventi sull'edificato, elementi di
sperequazione che potrebbero discriminare notevolmente i cittadini,
favorendo coloro che posseggono o controllano le potenzialita'
edificatorie a danno di coloro che dovranno porsi sul mercato alla
ricerca di tali diritti edificatori.
B) Secondo aspetto:
Il piano di governo del territorio potrebbe innescare all'interno del
TUC - tessuto urbano consolidato - processi di trasformazione oggi non
prevedibili, ne' governabili, con conseguenze non immaginabili e rischio
di distorsioni.
La combinazione infatti dei tre principi innovatori sui quali si fonda
la "filosofia di intervento" del piano di governo (indifferenza delle
destinazioni funzionali; libera acquisibilita' di volumetrie edilizie
aggiuntive, attraverso il meccanismo perequativo; negoziazione con
l'amministrazione comunale, basata sulla discrezionalita' semplice
dell'ente pubblico, sia pure attuata in sede di approvazione da parte
del Consiglio comunale di un piano attuativo) puo' dar luogo a modifiche
sostanziali della struttura morfologico-funzionale del centro cittadino,
con alterazioni della storicita' dei luoghi.