La “Quarta via” per la soluzione del problema delle aree di EXPO 2015: 
		costituzione e attivazione di una STU/Società di Trasformazione Urbana, 
		collaudato strumento di Partenariato Pubblico-Privato 
		4 ottobre 2010
		
		di Luca Clavarino 
		Membro del Comitato Esecutivo ULI/Urban Land Institute Italia  
		
		
		Signor Presidente del Consiglio dei Ministri e stimati Amministratori 
		Pubblici, 
		
		Lo strumento per ritrovare la necessaria piena armonia e per sbloccare 
		con rapidità e in via risolutiva il problema dei terreni per l'EXPO 
		esiste ed è evoluto e collaudato: basterà costituire e attivare una STU/Società 
		di Trasformazione Urbana, con una apposita Delibera del Consiglio 
		Comunale di Milano. 
		
		Mi permetto di allegare a questa breve nota un sintetico Promemoria che 
		dovrebbe consentire a tutti di rimuovere ogni dubbio o perplessità in 
		merito all'adozione immediata dello strumento. 
		
		A disposizione - con il Prof. Avv. Riccardo Delli Santi, che delle STU è 
		profondo conoscitore - per ogni Vostra necessità, Vi auguro, 
		nell'interesse del Paese e della reputazione di noi tutti, di 
		raggiungere l'intesa necessaria entro la scadenza determinata dal BIE.
		
		
		Molti cordiali saluti e buon lavoro 
		
		
		PROMEMORIA
		“Per risolvere il problema dei terreni di EXPO, consentendo - 
		nell’immediato - l’avvio della realizzazione degli interventi necessari 
		per l’organizzazione e la gestione dell’evento, e -nel medio periodo - 
		la valorizzazione dei terreni, interventi che in entrambe le fasi 
		(“pro-EXPO” e “post-EXPO”) si possono senza dubbio classificare come 
		interventi di riqualificazione territoriale, si potrebbe fare ricorso ad 
		una STU/Società di Trasformazione Urbana (art. 120 del decreto 
		legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico Enti Locali).
		Si tratta di una società a capitale misto pubblico-privato, finalizzata 
		alla progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione 
		territoriale, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. 
		Nella fase di avvio dell’iniziativa viene predisposto uno studio di 
		pre-fattibilità, mirato ad inquadrare l’impianto procedurale 
		dell’iniziativa ed a verificarne la sostenibilità economico-finanziaria, 
		la fattibilità tecnica ed amministrativa e la convenienza sia sul piano 
		economico sia sul piano sociale.
		Sulla base delle conclusioni di tale Studio di pre-fattibilità, il 
		Consiglio Comunale può aderire all’iniziativa con una delibera che: a) 
		esprima la volontà di costituzione della società mista, con 
		l’indicazione dei partner pubblici; b) individui l’area di intervento 
		con dichiarazione di pubblica utilità e la definizione del programma 
		della STU (con allegate le prospettive economico-finanziarie, la 
		relativa ipotesi di bilancio ed il cronoprogramma generale); c) 
		specifichi la quota di capitale della società attribuita ai partner 
		pubblici e quella destinata ai partner privati; d) approvi agli schemi 
		di statuto della società, dell’atto costitutivo e della convenzione che 
		disciplina i rapporti con la società (i cui contenuti si ritengono 
		assimilabili a quelli di un contratto di servizio stipulato tra il 
		soggetto titolare del servizio pubblico e il soggetto erogatore).
		La società dovrà strutturarsi in modo idoneo a gestire: a) la 
		progettazione urbanistica ed edilizia delle opere; b) la realizzazione 
		degli interventi previsti; c) la vigilanza sulla corretta esecuzione dei 
		lavori; d) la commercializzazione delle volumetrie realizzate.
		Per quanto riguarda la tipologia societaria da adottare non pare si 
		pongano problemi, stante il dettato letterale della norma, che fa 
		riferimento unicamente al modello della Società per Azioni.
		La STU provvede, dunque, all’acquisizione delle aree ed alla 
		trasformazione delle medesime mediante la progettazione degli 
		interventi, nonché alla commercializzazione delle volumetrie realizzate.
		Per quanto concerne gli aspetti operativi, nello svolgimento 
		dell’attività di progettazione e costruzione la STU può operare secondo 
		due modalità:
		a) Piò avvalersi di una propria organizzazione interna, che provvede 
		direttamente alla progettazione ed alla costruzione/procurement delle 
		opere;
		b) Oppure può rivolgersi al mercato attraverso l’affidamento all’esterno 
		di queste attività. La STU potrà in questo modo affidare le operazioni 
		di realizzazione a soggetti selezionati sul mercato, riservandosi la 
		funzione di garante dell’esecuzione della trasformazione e, 
		contemporaneamente, assicurarsi un’ampia agilità operativa.
		La costituzione di una STU comporta alcune conseguenze dal punto di 
		vista finanziario, con particolare riguardo alle modalità di redazione 
		del bilancio (imputazione fiscale sulla base dei corrispettivi pattuiti 
		o al costo), per equilibrare il forte differimento dei ricavi previsti.
		
		Secondo quanto dispone la circolare esplicativa, poiché le STU sono 
		costituite come società per azioni, esse dovranno redigere il bilancio 
		secondo gli schemi dettati dal codice civile (artt. 2423-2435-bis). Ciò 
		comporta l’obbligo di seguire uno schema di bilancio rigido, principi di 
		valutazione e rappresentazione di bilancio derogabile solo in via 
		eccezionale e, infine, la necessità di correlare i costi della fase 
		iniziale con i ricavi che potrebbero manifestarsi anche alcuni anni dopo 
		la costituzione e l’inizio dell’attività sociale. 
		Lo schema di bilancio che ne consegue è quello che adottano le società 
		commerciali che operano sulla base di commesse a lungo termine, di 
		durata pluriennale, per la realizzazione di un’opera o di un complesso 
		di opere o la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme 
		formino un unico progetto. Per la determinazione del ricavo atteso dalle 
		opere di durata pluriennale si dovrà pertanto fare riferimento alla 
		semplice previsione dei ricavi effettuata in occasione dello studio di 
		fattibilità dell’opera stessa. E’ necessario un sistema contabile 
		adeguato fin dall’inizio degli interventi e che l’intera opera di 
		trasformazione urbana sia assistita da un’approfondita analisi dei costi 
		e da una corretta valorizzazione dei ricavi derivanti dalla 
		commercializzazione, nell’ottica di consentire una trasparente e 
		completa rappresentazione in bilancio dello stato di avanzamento delle 
		opere, nonché di fornire nel medio e lungo periodo idonei strumenti di 
		controllo dei costi.
		Oggetto principale di tale società è la “trasformazione urbana” 
		attraverso l’acquisizione preventiva delle aree e/o degli immobili da 
		valorizzare, la progettazione e la trasformazione degli stessi in 
		conformità agli strumenti urbanisti vigenti e la commercializzazione 
		delle aree/immobili valorizzati dalla trasformazione. Si tratta di un 
		organismo di regìa che ha il compito di attivare il mercato; proprio in 
		questo senso non risulta alcun contrasto fra l’istituzione della società 
		e le norme europee e nazionali sulla concorrenza.
		
		L’art.120 del d.lgs. n. 267 del 2000 contiene, seppure in termini 
		sintetici, alcune indicazioni sull’iter procedimentale dell’intervento: 
		l’Amministrazione, in base a quanto previsto negli strumenti urbanistici 
		vigenti, individua l’area da trasformare, stabilisce di farlo attraverso 
		la costituzione di una STU, attribuisce alla medesima STU la missione e 
		fissa i criteri da seguire nella trasformazione che viene progettata ed 
		attuata dalla società.
		Va considerato che per poter operare la STU necessita della 
		disponibilità incondizionata delle aree e/o degli immobili oggetto 
		dell’intervento di trasformazione. Quello delle modalità di acquisizione 
		delle aree su cui si dovrà sviluppare l’intervento di trasformazione 
		urbana è uno dei punti qualificanti per delineare il concreto 
		funzionamento della STU. Nel nostro caso gli immobili dei privati 
		(Fondazione Fiera Milano e Gruppo Cabassi) possono essere acquisiti sia 
		mediante compravendita, sia mediante coinvolgimento dei privati nel 
		capitale sociale oppure mediante espropriazione. Il comma 2 
		dell’articolo 120 stabilisce, infatti, da un lato che la STU deve 
		provvedere alla preventiva acquisizione delle aree interessate 
		all’intervento e, dall’altro, che tale acquisizione può avvenire 
		consensualmente o tramite riscorso a procedure espropriative. Nel caso 
		dell’acquisizione consensuale la strada disegnata dal legislatore appare 
		lineare: la società, una volta costituita, contratta con i proprietari 
		delle aree l’acquisizione delle stesse, provvedendo a determinarne 
		condizioni e modalità e, in primo luogo, il prezzo. In sede di 
		acquisizione consensuale, la determinazione del prezzo è lasciata alla 
		libera contrattazione delle parti. La strada alternativa per 
		l’acquisizione delle aree è il procedimento di esproprio (residuale); 
		questo, secondo quanto previsto dal comma 2, è effettuato dal Comune, ma 
		beneficiario dell’esproprio è direttamente la STU, su cui grava il 
		pagamento dell’indennità. 
		Quanto ai soci privati proprietari delle aree, è opportuno fare alcune 
		considerazioni.
		Le interpretazioni sono due: la norma sull’evidenza pubblica non si 
		applica, non potendosi assoggettare il proprietario a procedure 
		concorsuali, ovvero la norma si applica e quindi i proprietari, per 
		partecipare, devono essere selezionati con apposita gara, senza alcun 
		privilegio. 
		C’è però una terza possibilità, analizzata anche in sede ministeriale: 
		alcune operazioni di trasformazione rendono infatti necessaria la 
		partecipazione dei proprietari delle aree. In tali casi, atteso che la 
		loro partecipazione deve essere oggetto di procedura di evidenza 
		pubblica, le modalità di scelta non possono essere né l’asta pubblica né 
		la licitazione privata, essendo entrambe finalizzate, sia pure in modo 
		diverso, a selezionare un contraente all’esito di un confronto tra 
		diversi soggetti. Ne consegue che i proprietari delle aree possono 
		divenire soci unicamente all’esito di una trattativa privata, seppur 
		mezzo eccezionale al quale si fa ricorso a seguito della dimostrazione 
		da parte del comune della necessità della partecipazione dei proprietari 
		per la riuscita dell’operazione.
		Chiarito che la partecipazione alla società di trasformazione urbana dei 
		privati che siano proprietari di aree o immobili che rientrano nelle 
		operazioni di acquisizione da parte dell’ente locale potrà avvenire 
		attraverso la trattativa privata, ciò al fine di limitare gli oneri 
		finanziari della società stessa, si richiama quanto disposto dalla 
		circolare ministeriale (circ.min.11 dicembre 2000, n. 622), che 
		riconosce l’ammissibilità della partecipazione dei proprietari alla 
		società, precisando che “le modalità di conclusione dei contratti 
		pubblici sono nella sostanza tre: l’asta pubblica (procedura aperta), la 
		licitazione privata (procedura ristretta) e la trattativa privata 
		(procedura eccezionale). Pur non stabilendo l’art. 120 le modalità 
		attraverso le quali devono essere selezionati i soci privati, è stata 
		già evidenziata l’applicabilità analogica delle disposizioni in tema di 
		società miste per l’erogazione di servizi pubblici e, in particolare, 
		del DPR 16 settembre 1996, n. 533. E questo deve, dunque, essere 
		considerato il sistema generale di scelta dei soci privati. Occorre, 
		tuttavia, avvertire che il ricorso alla trattativa privata, in luogo 
		della procedura degli incanti e della licitazione, è un mezzo 
		eccezionale; pertanto, il provvedimento con il quale si decide di 
		ricorrere alla procedura della trattativa privata deve tener conto delle 
		speciali ed eccezionali circostanze che hanno consigliato tale 
		procedura, attraverso una esposizione delle ragioni che hanno indotto 
		l’Amministrazione ad avvalersi di tale strumento”.
		
		I soci privati che possono partecipare alla società possono essere di 
		due tipi:
		a) i proprietari delle aree o degli edifici che possono diventare 
		azionisti, come sopra richiamato, mediante conferimento alla STU delle 
		aree cedute;
		b) altri soci privati scelti attraverso un procedimento di gara pubblica 
		la cui preferenza deriva da vari fattori: apporto al capitale, capacità 
		organizzativa e imprenditoriale.
		Come si è detto, la STU agisce in attuazione dello Strumento 
		Urbanistico, circostanza che impone comunque il ricorso all’Accordo di 
		Programma per l’insediamento del Progetto (che, come si è detto, implica 
		la variante agli strumenti urbanistici e di regolamentazione commerciale 
		vigente).
		Posto che occorre definire con chiarezza i rapporti tra i soci, e che si 
		dovranno ovviamente approfondire e concordare le questioni relative alla 
		governance societaria, un ulteriore grande vantaggio della STU - che, 
		nonostante in altri casi abbia avuto esiti modesti e controversi, è 
		stata sperimentata con grande successo a Parma - risiede nel fatto che 
		tutti, o comunque la maggior parte dei soggetti coinvolti 
		nell’operazione, sono soci nella società”.
		
		Luca G. Clavarino 
		
