Editoriali

 
Lettera Aperta al Presidente del Consiglio dei Ministri
La “Quarta via” per la soluzione del problema delle aree di EXPO 2015: costituzione e attivazione di una STU/Società di Trasformazione Urbana, collaudato strumento di Partenariato Pubblico-Privato

4 ottobre 2010

di Luca Clavarino
Membro del Comitato Esecutivo ULI/Urban Land Institute Italia



Signor Presidente del Consiglio dei Ministri e stimati Amministratori Pubblici,

Lo strumento per ritrovare la necessaria piena armonia e per sbloccare con rapidità e in via risolutiva il problema dei terreni per l'EXPO esiste ed è evoluto e collaudato: basterà costituire e attivare una STU/Società di Trasformazione Urbana, con una apposita Delibera del Consiglio Comunale di Milano.

Mi permetto di allegare a questa breve nota un sintetico Promemoria che dovrebbe consentire a tutti di rimuovere ogni dubbio o perplessità in merito all'adozione immediata dello strumento.

A disposizione - con il Prof. Avv. Riccardo Delli Santi, che delle STU è profondo conoscitore - per ogni Vostra necessità, Vi auguro, nell'interesse del Paese e della reputazione di noi tutti, di raggiungere l'intesa necessaria entro la scadenza determinata dal BIE.

Molti cordiali saluti e buon lavoro


PROMEMORIA
“Per risolvere il problema dei terreni di EXPO, consentendo - nell’immediato - l’avvio della realizzazione degli interventi necessari per l’organizzazione e la gestione dell’evento, e -nel medio periodo - la valorizzazione dei terreni, interventi che in entrambe le fasi (“pro-EXPO” e “post-EXPO”) si possono senza dubbio classificare come interventi di riqualificazione territoriale, si potrebbe fare ricorso ad una STU/Società di Trasformazione Urbana (art. 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico Enti Locali).
Si tratta di una società a capitale misto pubblico-privato, finalizzata alla progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione territoriale, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.
Nella fase di avvio dell’iniziativa viene predisposto uno studio di pre-fattibilità, mirato ad inquadrare l’impianto procedurale dell’iniziativa ed a verificarne la sostenibilità economico-finanziaria, la fattibilità tecnica ed amministrativa e la convenienza sia sul piano economico sia sul piano sociale.
Sulla base delle conclusioni di tale Studio di pre-fattibilità, il Consiglio Comunale può aderire all’iniziativa con una delibera che: a) esprima la volontà di costituzione della società mista, con l’indicazione dei partner pubblici; b) individui l’area di intervento con dichiarazione di pubblica utilità e la definizione del programma della STU (con allegate le prospettive economico-finanziarie, la relativa ipotesi di bilancio ed il cronoprogramma generale); c) specifichi la quota di capitale della società attribuita ai partner pubblici e quella destinata ai partner privati; d) approvi agli schemi di statuto della società, dell’atto costitutivo e della convenzione che disciplina i rapporti con la società (i cui contenuti si ritengono assimilabili a quelli di un contratto di servizio stipulato tra il soggetto titolare del servizio pubblico e il soggetto erogatore).
La società dovrà strutturarsi in modo idoneo a gestire: a) la progettazione urbanistica ed edilizia delle opere; b) la realizzazione degli interventi previsti; c) la vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori; d) la commercializzazione delle volumetrie realizzate.
Per quanto riguarda la tipologia societaria da adottare non pare si pongano problemi, stante il dettato letterale della norma, che fa riferimento unicamente al modello della Società per Azioni.
La STU provvede, dunque, all’acquisizione delle aree ed alla trasformazione delle medesime mediante la progettazione degli interventi, nonché alla commercializzazione delle volumetrie realizzate.
Per quanto concerne gli aspetti operativi, nello svolgimento dell’attività di progettazione e costruzione la STU può operare secondo due modalità:
a) Piò avvalersi di una propria organizzazione interna, che provvede direttamente alla progettazione ed alla costruzione/procurement delle opere;
b) Oppure può rivolgersi al mercato attraverso l’affidamento all’esterno di queste attività. La STU potrà in questo modo affidare le operazioni di realizzazione a soggetti selezionati sul mercato, riservandosi la funzione di garante dell’esecuzione della trasformazione e, contemporaneamente, assicurarsi un’ampia agilità operativa.
La costituzione di una STU comporta alcune conseguenze dal punto di vista finanziario, con particolare riguardo alle modalità di redazione del bilancio (imputazione fiscale sulla base dei corrispettivi pattuiti o al costo), per equilibrare il forte differimento dei ricavi previsti.
Secondo quanto dispone la circolare esplicativa, poiché le STU sono costituite come società per azioni, esse dovranno redigere il bilancio secondo gli schemi dettati dal codice civile (artt. 2423-2435-bis). Ciò comporta l’obbligo di seguire uno schema di bilancio rigido, principi di valutazione e rappresentazione di bilancio derogabile solo in via eccezionale e, infine, la necessità di correlare i costi della fase iniziale con i ricavi che potrebbero manifestarsi anche alcuni anni dopo la costituzione e l’inizio dell’attività sociale.
Lo schema di bilancio che ne consegue è quello che adottano le società commerciali che operano sulla base di commesse a lungo termine, di durata pluriennale, per la realizzazione di un’opera o di un complesso di opere o la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico progetto. Per la determinazione del ricavo atteso dalle opere di durata pluriennale si dovrà pertanto fare riferimento alla semplice previsione dei ricavi effettuata in occasione dello studio di fattibilità dell’opera stessa. E’ necessario un sistema contabile adeguato fin dall’inizio degli interventi e che l’intera opera di trasformazione urbana sia assistita da un’approfondita analisi dei costi e da una corretta valorizzazione dei ricavi derivanti dalla commercializzazione, nell’ottica di consentire una trasparente e completa rappresentazione in bilancio dello stato di avanzamento delle opere, nonché di fornire nel medio e lungo periodo idonei strumenti di controllo dei costi.
Oggetto principale di tale società è la “trasformazione urbana” attraverso l’acquisizione preventiva delle aree e/o degli immobili da valorizzare, la progettazione e la trasformazione degli stessi in conformità agli strumenti urbanisti vigenti e la commercializzazione delle aree/immobili valorizzati dalla trasformazione. Si tratta di un organismo di regìa che ha il compito di attivare il mercato; proprio in questo senso non risulta alcun contrasto fra l’istituzione della società e le norme europee e nazionali sulla concorrenza.

L’art.120 del d.lgs. n. 267 del 2000 contiene, seppure in termini sintetici, alcune indicazioni sull’iter procedimentale dell’intervento: l’Amministrazione, in base a quanto previsto negli strumenti urbanistici vigenti, individua l’area da trasformare, stabilisce di farlo attraverso la costituzione di una STU, attribuisce alla medesima STU la missione e fissa i criteri da seguire nella trasformazione che viene progettata ed attuata dalla società.
Va considerato che per poter operare la STU necessita della disponibilità incondizionata delle aree e/o degli immobili oggetto dell’intervento di trasformazione. Quello delle modalità di acquisizione delle aree su cui si dovrà sviluppare l’intervento di trasformazione urbana è uno dei punti qualificanti per delineare il concreto funzionamento della STU. Nel nostro caso gli immobili dei privati (Fondazione Fiera Milano e Gruppo Cabassi) possono essere acquisiti sia mediante compravendita, sia mediante coinvolgimento dei privati nel capitale sociale oppure mediante espropriazione. Il comma 2 dell’articolo 120 stabilisce, infatti, da un lato che la STU deve provvedere alla preventiva acquisizione delle aree interessate all’intervento e, dall’altro, che tale acquisizione può avvenire consensualmente o tramite riscorso a procedure espropriative. Nel caso dell’acquisizione consensuale la strada disegnata dal legislatore appare lineare: la società, una volta costituita, contratta con i proprietari delle aree l’acquisizione delle stesse, provvedendo a determinarne condizioni e modalità e, in primo luogo, il prezzo. In sede di acquisizione consensuale, la determinazione del prezzo è lasciata alla libera contrattazione delle parti. La strada alternativa per l’acquisizione delle aree è il procedimento di esproprio (residuale); questo, secondo quanto previsto dal comma 2, è effettuato dal Comune, ma beneficiario dell’esproprio è direttamente la STU, su cui grava il pagamento dell’indennità.
Quanto ai soci privati proprietari delle aree, è opportuno fare alcune considerazioni.
Le interpretazioni sono due: la norma sull’evidenza pubblica non si applica, non potendosi assoggettare il proprietario a procedure concorsuali, ovvero la norma si applica e quindi i proprietari, per partecipare, devono essere selezionati con apposita gara, senza alcun privilegio.
C’è però una terza possibilità, analizzata anche in sede ministeriale: alcune operazioni di trasformazione rendono infatti necessaria la partecipazione dei proprietari delle aree. In tali casi, atteso che la loro partecipazione deve essere oggetto di procedura di evidenza pubblica, le modalità di scelta non possono essere né l’asta pubblica né la licitazione privata, essendo entrambe finalizzate, sia pure in modo diverso, a selezionare un contraente all’esito di un confronto tra diversi soggetti. Ne consegue che i proprietari delle aree possono divenire soci unicamente all’esito di una trattativa privata, seppur mezzo eccezionale al quale si fa ricorso a seguito della dimostrazione da parte del comune della necessità della partecipazione dei proprietari per la riuscita dell’operazione.
Chiarito che la partecipazione alla società di trasformazione urbana dei privati che siano proprietari di aree o immobili che rientrano nelle operazioni di acquisizione da parte dell’ente locale potrà avvenire attraverso la trattativa privata, ciò al fine di limitare gli oneri finanziari della società stessa, si richiama quanto disposto dalla circolare ministeriale (circ.min.11 dicembre 2000, n. 622), che riconosce l’ammissibilità della partecipazione dei proprietari alla società, precisando che “le modalità di conclusione dei contratti pubblici sono nella sostanza tre: l’asta pubblica (procedura aperta), la licitazione privata (procedura ristretta) e la trattativa privata (procedura eccezionale). Pur non stabilendo l’art. 120 le modalità attraverso le quali devono essere selezionati i soci privati, è stata già evidenziata l’applicabilità analogica delle disposizioni in tema di società miste per l’erogazione di servizi pubblici e, in particolare, del DPR 16 settembre 1996, n. 533. E questo deve, dunque, essere considerato il sistema generale di scelta dei soci privati. Occorre, tuttavia, avvertire che il ricorso alla trattativa privata, in luogo della procedura degli incanti e della licitazione, è un mezzo eccezionale; pertanto, il provvedimento con il quale si decide di ricorrere alla procedura della trattativa privata deve tener conto delle speciali ed eccezionali circostanze che hanno consigliato tale procedura, attraverso una esposizione delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad avvalersi di tale strumento”.

I soci privati che possono partecipare alla società possono essere di due tipi:
a) i proprietari delle aree o degli edifici che possono diventare azionisti, come sopra richiamato, mediante conferimento alla STU delle aree cedute;
b) altri soci privati scelti attraverso un procedimento di gara pubblica la cui preferenza deriva da vari fattori: apporto al capitale, capacità organizzativa e imprenditoriale.
Come si è detto, la STU agisce in attuazione dello Strumento Urbanistic
o, circostanza che impone comunque il ricorso all’Accordo di Programma per l’insediamento del Progetto (che, come si è detto, implica la variante agli strumenti urbanistici e di regolamentazione commerciale vigente).
Posto che occorre definire con chiarezza i rapporti tra i soci, e che si dovranno ovviamente approfondire e concordare le questioni relative alla governance societaria, un ulteriore grande vantaggio della STU - che, nonostante in altri casi abbia avuto esiti modesti e controversi, è stata sperimentata con grande successo a Parma - risiede nel fatto che tutti, o comunque la maggior parte dei soggetti coinvolti nell’operazione, sono soci nella società”.

Luca G. Clavarino