20 maggio 2010
«Con l’approvazione
definitiva del “decreto incentivi”, cambiano le regole per la
realizzazione degli interventi edilizi. Lo rileva la Confedilizia, che
fa il punto sulle novità introdotte dal provvedimento.
Per effetto delle nuove regole (che entreranno immediatamente in vigore
il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), potranno essere
eseguiti senza alcun titolo abilitativo e senza comunicazione di inizio
lavori, fra l’altro, gli interventi:
Ø di manutenzione ordinaria;
Ø volti all’eliminazione di barriere architettoniche e che non
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di
manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.
Potranno invece essere eseguiti, sempre senza alcun titolo abilitativo,
ma previa comunicazione di inizio lavori al Comune, gli interventi:
Ø di manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte
interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le
parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle
unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici
(per tutti questi interventi è previsto l’invio anche di una relazione
tecnica e la comunicazione dei dati relativi all’impresa alla quale si
intendono affidare i lavori);
Ø di esecuzione di opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee e destinate a essere immediatamente rimosse al
cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a
novanta giorni;
Ø di esecuzione di opere di pavimentazione e di finitura di spazi
esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di
permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi
compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non
accessibili, di vasche di raccolta delle acque, di locali tombati;
Ø relativi a pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di
accumulo esterno, a servizio degli edifici e da realizzare al di fuori
dei centri storici;
Ø relativi ad aree ludiche senza fini di lucro e a elementi di arredo
delle aree pertinenziali degli edifici.
In virtù delle modifiche introdotte dal Parlamento, le nuove norme – che
rendono più agevole la realizzazione degli interventi sopra evidenziati,
molti dei quali finora soggetti alle regole più stringenti della
dichiarazione di inizio di attività (Dia) – saranno applicabili
direttamente in tutte le Regioni, che non potranno prevedere
disposizioni più restrittive. Gli interventi indicati – per i quali la
legge fa salve le sole prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
e il rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell’attività edilizia – dovranno comunque rispettare le
normative antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie
nonché le disposizioni in materia di efficienza energetica e di tutela
dei beni culturali e paesaggistici.
La Confedilizia – che aveva tempestivamente prospettato la necessità di
eliminare la previsione, contenuta nella versione iniziale del
provvedimento, che lasciava alle Regioni la possibilità di prevedere
norme più restrittive di quelle nazionali – riscontra con favore che
Governo e Parlamento hanno seguito questa strada, dando in sostanza alle
nuove regole la connotazione di “principii fondamentali” in materia di
titoli abilitativi in edilizia, come tali cogenti per le Regioni e
capaci di dare fiducia e certezze ai proprietari di casa». (CS
dell'Associazione)