20 maggio 2010
		«Con l’approvazione 
		definitiva del “decreto incentivi”, cambiano le regole per la 
		realizzazione degli interventi edilizi. Lo rileva la Confedilizia, che 
		fa il punto sulle novità introdotte dal provvedimento.
		
		Per effetto delle nuove regole (che entreranno immediatamente in vigore 
		il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), potranno essere 
		eseguiti senza alcun titolo abilitativo e senza comunicazione di inizio 
		lavori, fra l’altro, gli interventi:
		
		Ø di manutenzione ordinaria;
		
		Ø volti all’eliminazione di barriere architettoniche e che non 
		comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di 
		manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.
		
		Potranno invece essere eseguiti, sempre senza alcun titolo abilitativo, 
		ma previa comunicazione di inizio lavori al Comune, gli interventi:
		
		Ø di manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte 
		interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le 
		parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle 
		unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici 
		(per tutti questi interventi è previsto l’invio anche di una relazione 
		tecnica e la comunicazione dei dati relativi all’impresa alla quale si 
		intendono affidare i lavori);
		
		Ø di esecuzione di opere dirette a soddisfare obiettive esigenze 
		contingenti e temporanee e destinate a essere immediatamente rimosse al 
		cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 
		novanta giorni;
		
		Ø di esecuzione di opere di pavimentazione e di finitura di spazi 
		esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di 
		permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi 
		compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non 
		accessibili, di vasche di raccolta delle acque, di locali tombati;
		
		Ø relativi a pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di 
		accumulo esterno, a servizio degli edifici e da realizzare al di fuori 
		dei centri storici;
		
		Ø relativi ad aree ludiche senza fini di lucro e a elementi di arredo 
		delle aree pertinenziali degli edifici.
		
		In virtù delle modifiche introdotte dal Parlamento, le nuove norme – che 
		rendono più agevole la realizzazione degli interventi sopra evidenziati, 
		molti dei quali finora soggetti alle regole più stringenti della 
		dichiarazione di inizio di attività (Dia) – saranno applicabili 
		direttamente in tutte le Regioni, che non potranno prevedere 
		disposizioni più restrittive. Gli interventi indicati – per i quali la 
		legge fa salve le sole prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali 
		e il rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla 
		disciplina dell’attività edilizia – dovranno comunque rispettare le 
		normative antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie 
		nonché le disposizioni in materia di efficienza energetica e di tutela 
		dei beni culturali e paesaggistici.
		
		La Confedilizia – che aveva tempestivamente prospettato la necessità di 
		eliminare la previsione, contenuta nella versione iniziale del 
		provvedimento, che lasciava alle Regioni la possibilità di prevedere 
		norme più restrittive di quelle nazionali – riscontra con favore che 
		Governo e Parlamento hanno seguito questa strada, dando in sostanza alle 
		nuove regole la connotazione di “principii fondamentali” in materia di 
		titoli abilitativi in edilizia, come tali cogenti per le Regioni e 
		capaci di dare fiducia e certezze ai proprietari di casa». (CS 
		dell'Associazione)