di Valerio Angeletti, Presidente Nazionale FIMAA
C’è una domanda che inquieta i pensieri degli agenti immobiliari in questi giorni ed è la seguente: «Ma è vero che se un mio cliente mi chiede di indicargli un buon mediatore creditizio e io lo faccio, rischio il carcere?».
Stando alla portata della circolare 21.12.2012, protocollo Dt 100578, del Mef (Ministero dell’economia e delle finanze) sembrerebbe di dover dare una risposta affermativa a questa domanda, in quanto tale pare essere la tesi del Tesoro, alla quale l’Oam (Organismo di controllo dei mediatori creditizi), ha subito dichiarato di volersi attenere.
Il Mef ritiene infatti che anche la mera attività di indicazione di un mediatore creditizio sia attività che possa essere effettuata unicamente da un soggetto iscritto nell’elenco tenuto dall’Oam, in quanto trattasi di attività di mediazione creditizia.
A detta del Tesoro tale attività, da qualificarsi come di mediazione unilaterale, essendo analoga alla cosiddetta segnalazione di pregi, deve essere interdetta ai soggetti non iscritti al citato elenco tenuto dall’Oam.
Tale tesi appare francamente tutt’altro che persuasiva.
La legge non fornisce la definizione di cosa debba intendersi per attività di mediazione creditizia, limitandosi a fornire la definizione di chi sia il mediatore creditizio, indicandolo come colui che “mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”.
Partendo dal contenuto di tale definizione si può ricavare quale possa essere l’attività di mediazione creditizia riservata in via esclusiva al predetto soggetto, e viene molto difficile ritenere che la mera indicazione del nominativo di un mediatore creditizio effettuata da un agente immobiliare al proprio cliente possa essere considerata attività di mediazione creditizia.
Manca il presupposto fondamentale della messa in contatto con un istituto finanziatore (circostanza che invece era presente nella precedente “segnalazione di pregi”), così come manca anche il presupposto fondamentale della descrizione, introduzione, promozione del prodotto finanziario.
Quindi non è francamente chiaro come questa semplice e banale attività, che rientra nella logica delle cose e del mercato, di mera indicazione di un soggetto (mediatore creditizio) a cui rivolgersi, all’occorrenza e se ritenuto opportuno, possa essere ritenuta attività oggetto di riserva di legge, ovvero attività riservata unicamente ai soggetti iscritti nell’elenco tenuto dall’Oam che se effettuata da altri può portare quindi sino al carcere.
FIMAA, come Federazione italiana agenti d’affari in mediazione, ha proposto di disciplinare espressamente detta attività attraverso un contratto tra agente immobiliare e mediatore creditizio, al fine di regolamentare in maniera chiara e trasparente, anche ai fini fiscali, questa evidente esigenza del mercato.
Esigenza che in quanto tale sarà insopprimibile, e se contrastata immotivatamente, o quantomeno con argomentazioni tutt’altro che persuasive e quindi condivisibili, comporterà il sorgere ed il diffondersi di escamotage e sotterfugi diretti ad aggirare l’illogico divieto, eventualità che FIMAA non auspica e pertanto confida non abbia a verificarsi.
Per tutta risposta l’iniziativa di FIMAA ha generato l’immediata replica del Mef attraverso la citata circolare 21.12.2012.
Viene da domandarsi perché, o per chi, è avvenuta questa drastica presa di posizione del Ministero?
Abbiamo visto che da un punto di vista tecnico giuridico rappresenta una evidente forzatura interpretativa del dettato normativo, ma da un punto di vista pratico sostanziale è ancora più difficile comprenderne la ragione.
E’ a difesa del Consumatore ?
No, senz’altro, in quanto nel modello contrattuale di FIMAA il Consumatore nulla paga per detta segnalazione, e con l’indicazione di un mediatore creditizio il Consumatore ha unicamente una più ampia scelta di soggetti ai quali eventualmente rivolgersi, se ritenuto di interesse.
A tutela del mercato?
Ancora meno, perché limitando la conoscenza al Consumatore dei soggetti operanti del mercato, si limita la sua possibilità di scelta non solo di detti soggetti, ma anche dei conseguenti prodotti che detti diversi soggetti possono offrirgli; in definitiva un’evidente limitazione della concorrenza.
A favore degli stessi mediatori creditizi?
Anche qui non si vede quale possa essere l’utilità di tale scelta per quest’ultimi, che fanno un’attività completamente diversa da quella degli agenti immobiliari, attività che non viene minimamente invasa o pregiudicata da tali tipi di segnalazioni, anzi viene forse agevolata e resa più trasparente (in qualche modo infatti dovranno gli stessi mediatori creditizi ricercare dei potenziali clienti e perché ciò non possa essere fatto tramite l’indicazione effettuata dagli agenti immobiliari non è dato proprio capire).
Diceva G.B. Shaw: «Il più ansioso della prigione è sempre il governatore».
E’ auspicabile, in definitiva, un confronto tra le istituzioni, Mef – Oam, e le associazioni rappresentative degli operatori, al fine di placare questa inquietudine e trovare la giusta soluzione ad un’esigenza logica, e quindi insopprimibile del mercato, nell’ottica di salvaguardare e promuovere un modus operandi rispettoso delle leggi, trasparente e professionale, dove l’agente immobiliare faccia l’agente immobiliare, il mediatore creditizio faccia il mediatore creditizio, ma non sia apoditticamente vietato ai due di parlarsi e segnalarsi i clienti.
D’altronde le patrie galere sono già abbastanza affollate e non pare proprio il caso di mandarci anche chi aspira soltanto a lavorare onestamente, pagando le tasse su tutto, nel rispetto della concorrenza e dell’interesse del proprio cliente.