Il perdurare dell’emergenza legata al Coronavirus (Covid-19) ha indotto Confederazione, Cantoni e Comuni ad adottare delle ulteriori misure restrittive e di sostegno all’economia.
Con riferimento a queste ultime, in particolare, il Consiglio federale ha stanziato ulteriori 32 miliardi di franchi, per evitare il più possibile i casi di precarietà e sostenere le persone e i settori colpiti con un’azione tempestiva e mirata, senza lungaggini burocratiche.
Le misure disposte sono così sintetizzabili:
1) Liquidità per aiutare le imprese:
- crediti transitori con fideiussioni garantite dalla Confederazione fino a complessivi 20 miliardi di franchi, in particolare:
– Crediti COVID-19: erogazione in breve tempo, senza eccessive formalità burocratiche, di crediti ponte fino a 500’000 CHF al tasso dello 0%, garantiti al 100% dalla Confederazione.
– Crediti COVID-19 Plus: erogazione dopo esame approfondito della banca, di crediti da 500’000 CHF fino a 20’000’000 CHF per azienda, garantiti all’85% dalla Confederazione e al 15% dalla Banca; il tasso sull’importo garantito dalla Confederazione è attualmente dello 0.5%.
Le richieste saranno presentabili dalle ore 8.00 del 26.03.2020, secondo le modalità indicate sul sito https://covid19.easygov.swiss/it/;
- proroga per il pagamento delle assicurazioni sociali (AVS/AI/IPG/AD) e adeguamento dei relativi acconti periodici, anche per i lavoratori indipendenti;
- dilazione dei termini di pagamento senza interessi di mora fino al 31 dicembre 2020 per imposta federale diretta, IVA, dazi doganali, talune tasse al consumo e tasse d’incentivazione;
- liquidazione più celere delle fatture dei fornitori della Confederazione;
- sospensione degli atti esecutivi e impossibilità di procedere contro un debitore dal 19 marzo 2020 fino al 4 aprile 2020.
2) Estensione e semplificazione del lavoro ridotto:
- estensione dell’indennità a dipendenti con contratto a tempo determinato, al servizio di un’agenzia di lavoro interinale e agli apprendisti;
- estensione dell’indennità a chi occupa posizioni analoghe ai datori di lavoro, quali associati di Sagl che lavorano nell’impresa e sono retribuiti come dipendenti o persone che lavorano nell’azienda del coniuge / partner registrato;
- abolizione del termine di attesa di un giorno per le indennità;
- abolizione della necessità di compensare preventivamente le ore straordinarie;
- ulteriori semplificazioni per domande e versamenti delle indennità.
3) Indennità di perdita di guadagno per i lavoratori indipendenti, in caso di perdite dovute alle misure decise dalle autorità per combattere il coronavirus, a condizione che non ricevano già altre indennità o prestazioni assicurative.
I casi contemplati sono in particolare i seguenti:
- genitori di figli di età inferiore a 12 anni compiuti che devono interrompere l’attività lucrativa perché la custodia dei figli da parte di terzi non è più garantita;
- persone che devono interrompere l’attività lucrativa perché sono state messe in quarantena;
- persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente che subiscono una perdita di guadagno a causa della cessazione della loro attività in seguito ai provvedimenti presi dal Consiglio federale per combattere il coronavirus;
- artisti indipendenti i cui ingaggi sono stati annullati o che hanno dovuto annullare propri eventi.
4) Indennità di perdita di guadagno per i lavoratori dipendenti, per i genitori che devono interrompere la propria attività lavorativa per accudire i figli a seguito della chiusura delle scuole e le persone in quarantena ordinata dal medico.
5) Aiuti immediati e indennità per gli operatori del settore culturale, in particolare:
- prestiti rimborsabili senza interessi alle imprese senza scopo di lucro;
- aiuti immediati per il mantenimento del tenore di vita degli operatori culturali, se non già coperti dalle indennità di perdita di guadagno;
- indennità ad imprese e operatori culturali per i danni finanziari derivanti dalla cancellazione o dal rinvio di eventi o dalla chiusura di esercizi;
- contributi finanziari alle associazioni amatoriali attive nel campo della musica e del teatro per i danni finanziari derivanti dalla cancellazione o dal rinvio di eventi.
6) Prestiti alle organizzazioni sportive professionistiche e sussidi per le organizzazioni di volontariato legate allo sport amatoriale, soddisfatti determinati requisiti.
7) Rafforzamento del sostegno a turismo e politica regionale, tramite:
- rinuncia al rimborso del residuo del prestito supplementare concesso alla Società svizzera di credito alberghiero, con la conseguente messa a disposizione di fondi per prestiti destinati a finanziare retroattivamente gli investimenti;
- maggiore flessibilità ai Cantoni per le possibilità di moratoria sui prestiti per progetti legati al turismo.
8) Maggiore flessibilità per il personale attivo negli ospedali e nelle cliniche, in termini di orari di lavoro e nei tempi di riposo.
Fonte : Gruppo Multi SA ( che qui si ringrazia per la collaborazione )