“Il condomino proprietario di più unità immobiliari è da conteggiarsi in ragione di un intervenuto” in assemblea. “Per l’approvazione delle delibere assembleari, non si può tener conto del voto del condomino che, inizialmente intervenuto, si sia successivamente allontanato dichiarando di accettare quanto avrebbe deciso la maggioranza”.“Non esistono limiti di orario alla convocazione di un’assemblea condominiale”, che quindi può essere fissata anche “in ora notturna”. “Porre all’ordine del giorno un tema già oggetto di precedente discussione (e votazione) non contrasta con alcuna norma di legge ed è, pertanto, da ritenersi ammissibile”.
Sono solo alcuni dei chiarimenti che è possibile leggere nella pubblicazione “All’assemblea con le regole in tasca”, predisposta dall’Ufficio legale della Confedilizia con la collaborazione di Coram (Coordinamento dei Registri degli amministratori immobiliari di Confedilizia) e Gesticond (“Libera associazione nazionale amministratori immobiliari”, aderente alla Confedilizia), e presentata oggi a Roma, nel corso di una conferenza stampa, dal Presidente confederale Corrado Sforza Fogliani e dal Vicepresidente Gesticond Massimo Bargiacchi, unitamente ai Responsabili Coram Antonio Nucera e Giovanni Gagliani Caputo.
Si tratta di una pubblicazione tascabile, aggiornata con le ultime novità introdotte dalla legge di riforma del condominio (in vigore dal 18 giugno scorso), che è stata concepita quale agile e pratico sussidio per orientarsi tra le regole che disciplinano lo svolgimento delle assemblee di condominio e i casi particolari che spesso si pongono nel corso delle stesse. Nella pubblicazione sono raccolte, infatti, le norme di maggior interesse per chi partecipa all’assemblea e affrontate alcune specifiche questioni concernenti l’organo assembleare. Vengono poi riportate la Tabella delle nuove maggioranze assembleari e schede sinottiche sulla figura dell’amministratore.
Ogni condomino potrà, così, avere sotto mano tutto quanto occorre (norme di legge, giurisprudenza, maggioranze ecc.) per prendere parte alla seduta condominiale in modo informato. Senza, peraltro, che il verificarsi di particolari circostanze (come, appunto, quella, solo per fare un esempio, dell’intervenuto in assemblea che si allontana prima della votazione) lo possano cogliere impreparato.
Maggiori informazioni sulla pubblicazione in questione (e il testo della stessa) possono essere richieste alle Associazioni territoriali della Confedilizia – presenti in ogni capoluogo di provincia e nei maggiori centri – nonché ai Registri amministratori costituiti presso le stesse (per i recapiti, consultare il sito www.confedilizia.it).
Fonte : Confedilizia