In relazione alle osservazioni presentate da Assoimmobiliare al documento, proposto in pubblica consultazione dal Ministero dell’economia e delle finanze il 3 luglio 2013, contenente le possibili modifiche da introdurre al Testo Unico della Finanza (“TUF”), ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/61/UE (AIFMD), si riportano qui di seguito le richieste dell’Associazione accolte dal Consiglio dei Ministri nel testo approvato in via preliminare nel C.d.M. del 3 dicembre 2013.
1. Definizione di FIA riservati
Si rappresenta che con riferimento alla categoria di FIA riservati il dipartimento del Tesoro ha recepito le istanze di Assoimmobiliare riconoscendo sia ai clienti professionali, declinati nell’Allegato 3 del Regolamento intermediari adottato dalla Consob il 29 ottobre 2007 n. 16190, sia agli investitori qualificati, di cui al D.M. n. 228/1999, la possibilità di sottoscrivere parti di fondi immobiliari riservati (cfr. articolo 1, comma 1, lett. m-quater, del TUF).
2. Commercializzazione di FIA
Lo schema di decreto legislativo di recepimento dell’AIFMD declina, rispettivamente negli articoli 43 e 44 del nuovo Capo II-ter del TUF, la commercializzazione di FIA riservati e non riservati. In particolare, con riguardo ai FIA riservati l’articolo 43 definisce la commercializzazione di parti di FIA come l’offerta, anche indiretta, su iniziativa o per conto del gestore, delle quote o azioni di FIA gestito rivolto ad investitori residenti o aventi sede legale nel territorio dell’UE. La commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni di FIA italiani riservati sono precedute da una notifica alla Consob che trasmette tempestivamente alla Banca d’Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti ivi allegati. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, se non sussistono motivi ostativi, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica comunica alla SGR che può avviare la commercializzazione in Italia delle quote o azioni del FIA oggetto della notifica. Relativamente ai FIA non riservati l’articolo 44 postula che la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani non riservati è preceduta da una notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun FIA oggetto di commercializzazione (cfr. articoli 43 e 44 del TUF).
3. Parità di trattamento nei confronti dei partecipanti di un medesimo OICR
Ai sensi del nuovo articolo 35-decies, comma 1, lett. d), del TUF, le Sgr che gestiscono i propri patrimoni assicurano la parità di trattamento nei confronti di tutti i partecipanti a uno stesso Oicr gestito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Consob, sentita la Banca d’Italia in conformità al diritto dell’Unione europea. In relazione ai soli FIA riservati l’ultimo periodo del citato articolo 35-decies, recependo le istanze di Assoimmobiliare, prevede trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più investitori o categorie di investitori nel rispetto della direttiva AIFMD e delle relative disposizioni attuative (cfr. articolo 35-decies, comma 1, lett. d), del TUF)
4. La disciplina delle assemblee dei partecipanti ai fondi chiusi
Anche con riferimento all’Assemblea dei partecipanti il dipartimento del Tesoro ha recepito le richieste dell’Associazione. Infatti, il nuovo articolo 37, comma 3, del TUF, statuisce che il regolamento dei fondi chiusi diversi dai FIA riservati deve prevedere che i partecipanti possono riunirsi in assemblea esclusivamente per deliberare sulla sostituzione del gestore. L’assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione della SGR anche su richiesta dei partecipanti che rappresentano almeno il 5 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti in assemblea. Il quorum deliberativo non può in ogni caso essere inferiore al 10 per cento del valore di tutte le quote in circolazione.
5. Modifiche alla disciplina dei fondi immobiliari esteri
L’articolo 13 dello schema di decreto modifica il regime di tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero, uniformandolo al regime di tassazione degli omologhi prodotti di diritto italiano. In linea generale, sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Oicr immobiliari di diritto estero, percepiti da soggetti residenti, si applica una ritenuta a titolo di acconto o di imposta del 20 per cento.
La ritenuta, in linea con quanto richiesto da Assoimmobiliare, non è operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare e dagli OICR istituiti in Italia. Le norme disciplinano le modalità di applicazione della ritenuta ed individuano il sostituto d’imposta anche nel caso in cui le quote o azioni siano collocate all’estero. Inoltre, al pari di quanto disciplinato dall’articolo 32 del decreto legge n. 78 del 2010 è prevista la tassazione per trasparenza per i partecipanti che possiedono quote superiori al 5 per cento dell’organismo (cfr articolo 13 dello schema di decreto legislativo).
Fonte : Assoimmobiliare