Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’“Offerta”) promossa da Domus S.r.l. (“Domus”), ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (“TUF”), avente ad oggetto massime n. 126.687.361 azioni ordinarie (“Azioni” o “Azioni Aedes”) di Aedes SIIQ S.p.A. (l’“Emittente”), rappresentative del 45,15% circa del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente comunica quanto segue in ottemperanza all’art. 36 del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.
I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da CONSOB con delibera n. 22574 del 1° febbraio 2023 (il “Documento di Offerta”).
L’Offerente, facendo seguito a quanto comunicato in data 19 aprile 2023, con riferimento:
(i) ai risultati definitivi della procedura per l’adempimento dell’obbligo di acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF; e
(ii) al conseguente espletamento della procedura congiunta per l’esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF e il contestuale adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF (la “Procedura Congiunta”) avente ad oggetto le rimanenti 7.150.227 azioni ordinarie dell’Emittente ancora in circolazione, pari al 2,548% circa del capitale sociale dell’Emittente (le “Azioni Residue”)
rende noto di aver comunicato all’Emittente, ai sensi dell’art. 111, comma 3, del TUF, l’avvenuto deposito della somma di Euro 2.089.296,33, corrispondente al controvalore complessivo della Procedura Congiunta, sul conto corrente aperto dall’Offerente presso Intesa Sanpaolo S.p.A.
Conseguentemente, a seguito della comunicazione dell’avvenuto deposito, in data odierna avrà efficacia, ai sensi dell’art. 111, comma 3, del TUF, il trasferimento della proprietà delle Azioni Residue a favore dell’Offerente, con conseguente annotazione a libro soci da parte dell’Emittente.
Come già comunicato in data 19 aprile 2023, il corrispettivo che l’Offerente corrisponderà nell’ambito della Procedura Congiunta per ciascuna Azione sarà pari a quello corrisposto dall’Offerente per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta e pertanto pari ad Euro 0,2922.
I titolari delle Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi Intermediari. L’obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli intermediari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.
Resta ad esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.
Ai sensi dell’art. 2949 del Codice Civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data del suddetto deposito, l’Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per la Procedura Congiunta e non riscosse dagli aventi diritto.
Si ricorda, infine, che Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 8936 del 20 aprile 2023, ha disposto la sospensione dalle negoziazioni su Euronext Milan delle azioni dell’Emittente (ISIN IT0005350449) per le sedute del 25 e 26 aprile 2023 e la revoca dalla quotazione dalla data odierna.
Fonte : Company