di Stefano Baruzzi (*)
Super ecobonus al 110%: sono molteplici gli spunti di grande interesse e attualità in questa materia grazie alle recenti disposizioni del Decreto Legge “Rilancio” n. 34/2020, ma anche per effetto di alcuni recentissimi documenti dell’Agenzia delle Entrate che hanno aperto il campo a nuovi utilizzi delle detrazioni per l’efficientamento energetico, per il recupero edilizio e per la prevenzione sismica.
Facciamo il punto della situazione per capire ciò che sta accadendo in questo ambito.
1. Le misure del D.L. n. 34 del 19.5.2020 (in G.U. n. 128 del 19.5.2020), da convertire in legge entro il 18.7.2020.
Il D.L. “Rilancio” n. 34/2020 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”) ha introdotto con gli articoli 119 e 121 una serie di norme, molto importanti ma anche assai articolate, volte (qualora siano soddisfatte specifiche condizioni), a potenziare l’incentivo economico e ad accelerare i tempi di fruizione delle detrazioni fiscali già esistenti per i fabbricati.
Quanto sopra con il fine ultimo di stimolare ancor più d prima la realizzazione di interventi per l’efficientamento energetico, la prevenzione sismica, il recupero edilizio, la manutenzione e l’isolamento delle facciate visibili dalla strada, l’installazione di punti di ricarica per le auto elettriche.
Gli scopi perseguiti sono dunque molteplici e di grande interesse, collettivo e individuale: tra i tanti, basti ricordare la necessità di riattivare con la massima urgenza il volano dell’economia, per le imprese e per i lavoratori, dare nuovo slancio all’efficientamento e al risparmio energetico, promuovere ulteriormente i comportamenti individuali virtuosi al fine di perseguire gli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente, continuare nella politica di messa in sicurezza degli edifici.
2. D.L. “Rilancio e “super ecobonus” al 110 per cento
La parte del leone, nell’ambito della rosa di proposte fiscali sopra richiamate (che – lo ricordiamo – possono essere opportunamente combinate fra loro), la fa, senza dubbio, la detrazione per l’efficientamento energetico giacché, rispetto alle altre detrazioni citate, è “più potente” e “più completa”. Infatti:
- é applicabile, in linea di principio, a ogni tipologia di edificio (abitativo e non) e di soggetto (persone fisiche, condominii, lavoratori autonomi, imprese);
- gode delle aliquote in assoluto più elevate posto che il D.L. “Rilancio” ha previsto, per alcune ipotesi qualificate di efficientamento energetico, anche in combinazione fra loro, la possibilità di beneficiare della detrazione in questione nella misura “super potenziata” del 110 per cento della spesa sostenuta, sia pure entro determinati limiti di importo e nel rispetto di vari condizioni e requisiti (tecnici, tributari, procedurali);
- è stata mantenuta in vigore con le aliquote del 50 o del 65 per cento per tutti di interventi già previsti in passato che non siano idonei a soddisfare le condizioni per godere dell’aliquota “super potenziata” del 110 per cento;
- può beneficiare di un periodo di utilizzo dimezzato – cinque anziché dieci anni – nei casi in cui viene riconosciuta l’aliquota “super potenziata” del 110 per cento;
3. Molteplici possibilità di fruizione dell’“ecobonus”
Per tutti gli interventi di efficientamento energetico (sia quelli che fruiscono del 110 per cento, sia quelli che “si fermano” al 50 o al 65 per cento) è stata inoltre prevista, a fianco della possibilità più tradizionale che consiste nell’utilizzo della detrazione a scomputo delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) dovute con la dichiarazione annuale dei redditi (modelli 730 o Unico), anche la possibilità, in via alternativa, di
- utilizzare il credito corrispondente alla detrazione in compensazione dei tributi e dei contributi che si pagano con il modello F24;
- cedere il credito corrispondente alla detrazione a istituti di credito o ai fornitori o ad altri soggetti;
- ottenere dal fornitore che esegue l’intervento di efficientamento uno sconto in fattura corrispondente alla detrazione, in tal caso azzerando l’esborso per l’intervento in capo al committente.
Questa serie di possibilità è stata peraltro estesa dal D.L. “Rilancio” anche alle altre detrazioni già citate volte a promuovere il recupero edilizio, la prevenzione sismica, la manutenzione e l’isolamento delle facciate, l’installazione di punti di ricarica delle auto elettriche.
(*) Stefano Baruzzi è Dottore commercialista e revisore legale, esperto di fiscalità immobiliare,
Responsabile Real Estate Contracts, Tax & Fiscal di Morning Capital Srl
Il testo completo è leggibile su www.morningcapital.eu